In data 28.01.2009 è entrata in vigore la legge n° 2 del 28 gennaio 2009 di conversione del DL 185/2008 anticrisi. A seguito di tante polemiche viene chiarito definitivamente la legge in materia della detrazione fiscale del 55% per il risparmio energetico. La nuova norma contenuta nel comma 6 dell'articolo 29 avrà decorrenza dal 1 gennaio 2009 per le spese sostenute in merito al risparmio energetico.
Per usufruire della detrazione fiscale basterà comunicarla alla Agenzia delle Entrate . I moduli saranno disponibili entro 30 giorni dalla appprovazione della legge . (dopo che l'ENEA avrà comunicato le modalità del procedimento).
Le spese sostenute verranno ripartite in cinque rate annuali.
I nostri serramenti possono beneficiare dello sgravo fiscale del 55%.
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Pagina pubblicata il 21 ottobre 2009
Sono dodici le regioni che finora hanno approvato proprie leggi in attuazione dell'accordo sottoscritto il 31 marzo scorso con il governo.
In base all'accordo, le Regioni si erano impegnate ad approvare entro 90 giorni proprie leggi in materia urbanistica contenenti eventuali aumenti di volumetria e/o la possibilità di demolizione e ricostruzione.
Piemonte:
- legge n.20 del 14 luglio 2009;
- presentazione della legge a cura della regione (link al sito della regione);
Lombardia:
- legge n. 13 del 16 luglio 2009;
- studio sull'impatto della legge a cura della regione;
- presentazione della legge a cura della regione (link al sito della regione);
Veneto:
- legge n. 14 dell'8 luglio 2009;
- presentazione della legge a cura della regione (link al sito della regione);
Toscana:
- legge n. 24 dell'8 maggio 2009;
- presentazione della legge a cura della regione (link al sito della regione);
Emilia Romagna:
- legge n. 6 del 6 luglio 2009;
- presentazione della legge a cura della regione (link al sito della regione);
Umbria:
- legge n. 13 del 26 giugno 2009;
- presentazione della legge a cura della regione (link al sito della regione);
Puglia:
- legge n. 14 del 30 luglio 2009;
- presentazione della legge a cura della regione (link al sito della regione);
Lazio:
- legge n. del 6 agosto 2009;
- presentazione della legge a cura della regione (link al sito della regione).
Valle d'Aosta
-legge n. 24 del 4 agosto 2009 (link al sito della regione)
Basilicata
-legge n.25 del 7 agosto 2009
(link al sito della regione)
Abruzzo
-legge n.16 del 19 agosto 2009
(link al sito della regione)
Marche
-legge n.22 dell'8 ottobre 2009
(link al sito della Regione)
Bolzano
- delibera di giunta n. 1609/2009
- circolare esplicativa (link al sito della provincia)
La disciplina introdotta dalle leggi regionali ha validità temporalmente definita, di massima non superiore a 18 mesi dalla loro entrata in vigore.
Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009 - pdf è stato approvato il modello di comunicazione per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta (art. 29 del d.l. n. 185/2008) per fruire della detrazione del 55% riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull’involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Il modello deve essere utilizzato:
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21/12/2009 - pdf sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione per lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta.
Inoltre, dal 30 dicembre 2009 è disponibile il prodotto software da utilizzare per trasmettere i dati relativi ai soli interventi, che danno diritto alla detrazione del 55%, i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta.
La comunicazione, che riguarda le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati, potrà essere trasmessa in via telematica a partire dal 4 gennaio 2010.
Si ricorda che le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.
La comunicazione non deve essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, né con riferimento ai periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese.
Si ricorda che i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione sono comunque tenuti a trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi effettuati attraverso il sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it