Detrazione fiscale del 55% per sostituzione serramenti

 - Con il provvedimento  del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009, è stato approvato ilmodello di comunicazione per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta (art. 29 del d.l. n. 185/2008) per fruire della detrazione del 55% riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull’involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e nella sostituzione di serramenti in legno o Pvc.

 Il modello deve essere utilizzato:

- dai contribuenti che intendono fruire della detrazione d’imposta del 55% per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta;

- per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi.

 Pertanto le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.

 La comunicazione non dovrà essere inviata in caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, né per i periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese. I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.

 Attenzione: i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione devono in ogni caso continuare ad inviare all’ENEA, attraverso il sito internet  www.efficienzaenergetica.acs.enea.it/, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati indicati nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007.